È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 la legge 18 luglio 2025 n. 106, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche». Il provvedimento entrerà in vigore il 9 agosto 2025.

La legge 18 luglio 2025 n. 106 prevede:

– il diritto, per i soggetti affetti da malattie oncologiche, o affetti da malattie invalidanti e croniche (dal 74% di invalidità riconosciuta) , anche rare, a congedi non retribuiti, o a sospensioni dell’attività autonoma, non superiore a ventiquattro mesi fatte salve disposizioni più favorevoli previste dai CCNL (articolo 1, commi da 1 a 3);

– per i lavoratori dipendenti, successivamente alla fruizione del suddetto congedo, un criterio di priorità nella conclusione degli accordi individuali di lavoro agile (articolo 1, comma 4);

– per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o affetti da malattie invalidanti e croniche, anche rare, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso – con relativa indennità e copertura previdenziale figurativa –, per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro (articolo 2);

Lavoratori con malattie oncologiche e invalidanti, le nuove norme sui permessi pubblicate in Gazzetta Ufficiale