Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1527/2026 hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario nel caso di mancato pagamento da parte di strutture ricettive dell’imposta di soggiorno.
La decisione risolve definitivamente la questione più volte affrontata avanti la Corte dei conti sulla natura di “agente contabile” del gestore di strutture ricettive con conseguente sua responsabilità erariale per mancato versamento dell’imposta di soggiorno.
La Corte di Cassazione, al contrario, riconosce la natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore al versamento dell’imposta di soggiorno.



